Sez. 3, Sentenza n. 4840 del 07/10/1985 (Rv. 442241 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LEGITTIMATI PASSIVI - LITISCONSORTI NECESSARI - INDIVIDUAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LEGITTIMATI PASSIVI - LITISCONSORTI NECESSARI - INDIVIDUAZIONE.*
Nel giudizio di opposizione agli Atti esecutivi, il quale può essere promosso, oltre che dal debitore esecutato, dal creditore precedente, dai creditori intervenuti e da ogni altro soggetto del processo esecutivo il quale possa subire pregiudizio in conseguenza dell'atto opposto, la qualità di litisconsorte necessario spetta a tutti gli altri predetti soggetti, salvo che sia venuta meno ogni ragione della loro partecipazione al giudizio. (Conf 413/83, mass n 425215).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)