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Sez. 3, Sentenza n. 3427 del 21/04/1997 (Rv. 503832 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Creditore procedente - Impugnazione, ai sensi dell' art. 617 cod. proc. civ., dell' ordinanza di sospensione dell' esecuzione, emessa a seguito di revoca di una precedente ordinanza di rigetto dell' istanza di sospensione, impugnata soltanto da alcuni degli esecutati - Litisconsorzio necessario con tutti gli esecutati - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503832-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Se un' ordinanza di sospensione dell'esecuzione (art. 624 primo comma cod. proc. civ.), emessa a seguito di revoca(art. 487 cod. proc. civ.) di una precedente ordinanza di rigetto, chiesta soltanto da alcuni esecutati - nella specie l'esecuzione era iniziata nei confronti di tutti gli eredi di un soggetto contro il quale era stato ottenuto il titolo esecutivo, ma soltanto alcuni di essi si erano opposti - è impugnata dal creditore ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., questi non ha l'onere di notificare tale opposizione a tutti gli altri coeredi, perché le parti del giudizio in cui si discute della legittimità del provvedimento sospensivo sono le stesse del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione, poi revocato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)