Sez. 1, Sentenza n. 11855 del 06/10/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203042 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose o pericolose | Molestia e disturbo alle persone - Elemento soggettivo del reato - Coscienza e volontà della condotta accompagnata dalla consapevolezza della sua oggettiva idoneità a molestare o disturbare chi la subisce - Sufficienza.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose o pericolose
In tema di molestia e disturbo alle persone, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, accompagnata dalla consapevolezza della oggettiva idoneità di quest'ultima a molestare o disturbare, senza valida ragione, il soggetto che la subisce, nulla rilevando la ricerca delle eventuali pulsioni motivazionali dalle quali il soggetto attivo sia stato spinto ad agire le quali, proprio perché attinenti alla sola sfera dei motivi, non hanno incidenza alcuna sulla finalità oggettiva e penalmente rilevante dall'azione, in relazione alla quale si configura il dolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)