diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2226 del 14/04/1982 (Rv. 420094 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO TRIBUTARIO PREVISTO DAL D.L. N. 660 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PAGAMENTO, DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, IN PENDENZA DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA, DI UNA SOMMA A TITOLO D'IMPOSTA - IMPUTAZIONE, AD OPERA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI TALE SOMMA PARTE AD INTERESSI E PARTE AD IMPOSTA - DETRAZIONE, DALL'IMPOSTA DOVUTA PER IL CONDONO, DELLA SOMMA IMPUTATA AD INTERESSI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420094-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO TRIBUTARIO PREVISTO DAL D.L. N. 660 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PAGAMENTO, DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, IN PENDENZA DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA, DI UNA SOMMA A TITOLO D'IMPOSTA - IMPUTAZIONE, AD OPERA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI TALE SOMMA PARTE AD INTERESSI E PARTE AD IMPOSTA - DETRAZIONE, DALL'IMPOSTA DOVUTA PER IL CONDONO, DELLA SOMMA IMPUTATA AD INTERESSI - ESCLUSIONE.*

Il cosiddetto condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, si riferisce - anche per quanto riguarda l'inapplicabilità di interessi - alle somme ancora dovute e non a quelle già pagate, ed opera sulla situazione, giuridica e di fatto, effettivamente esistente al momento della sua applicazione. Pertanto, non essendo consentito operare una modificazione del titolo e della imputazione dei pagamenti già effettuati, qualora il contribuente, in pendenza della controversia tributaria, abbia pagato già una somma di danaro a titolo d'imposta, che sia stata imputata dall'amministrazione finanziaria in parte ad interessi e in parte ad imposta, non può essere detratta dall'imposta che il contribuente è tenuto a pagare per beneficiare del condono la parte della somma già versata che sia stata imputata ad interessi. (V 3550/81, mass n 414159; (V 3412/81, mass n 414001; (V 1401/79, mass n 397706).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)