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Sez. 1, Sentenza n. 189 del 21/01/1985 (Rv. 438411 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - RIPETIZIONE - ISCRIZIONE A RUOLO PRECEDENTE IL CONDONO - ART. 10, QUARTO COMMA, D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438411-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - RIPETIZIONE - ISCRIZIONE A RUOLO PRECEDENTE IL CONDONO - ART. 10, QUARTO COMMA, D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 10, comma quarto, del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, sul cosiddetto condono tributario, secondo la quale per le imposte dovute in applicazione del decreto non sono dovute le maggiorazioni d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo, si riferisce esclusivamente alle maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo relative alle imposte dovute in applicazione del condono, e non può essere invocata allo scopo di ripetere le maggiorazioni iscritte a ruolo prima dell'entrata in vigore del condono tributario e già versate dal contribuente, sulle quali le norme agevolative non spiegano alcuna influenza. (V 3711/84, mass n 435699; (V 2629/83, mass n 427513; (V 2628/83, mass n 427512; (V 3996/82, mass n 421954; (V 2226/82, mass n 420094; (V 1729/82, mass n 419571; (Conf 4095/84, mass n 436046).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)