Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 03/10/1968 (Rv. 335962 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - NOZIONE - INDENNITA PER LA PERDITA - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE - PROVE PRESUNTIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - NOZIONE - INDENNITA PER LA PERDITA - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE - PROVE PRESUNTIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'avviamento non e un elemento ma solo una qualita dell'azienda, non essenziale per la sua esistenza, e puo individuarsi nell'attitudine che l'azienda, una volta entrata nella sua fase dinamica, ha concretamente rivelato, a produrre con il suo funzionamento, a beneficio dell'imprenditore, un profitto maggiore di quello ch'egli avrebbe potuto ricavare dai singoli beni che la compongono. Pertanto, il conduttore, che abbia rilasciato l'immobile locatogli ove gestiva la propria azienda, per avere diritto a compenso per la perdita dell'avviamento, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 27 gennaio 1963, n.19, deve provare che l'azienda di cui trattasi ne era provvista. Tale prova puo risultare anche da elementi presuntivi, purche essi siano specifici, non equivoci ed idonei a fondare il convincimento che l'azienda, per il modo in cui era organizzata e funzionava, aveva attitudine a produrre futuri profitti. (V. 1053-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)