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Sez. 3, Sentenza n. 4700 del 18/07/1980 (Rv. 408514 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E DELLE COMPETENZE PROCURATORIE - ONERE A CARICO DELL'IMPUGNANTE.*
Stato
decisa il 1980-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408514-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E DELLE COMPETENZE PROCURATORIE - ONERE A CARICO DELL'IMPUGNANTE.*

La parte che intenda impugnare la liquidazione degli onorari di avvocato o dei diritti di procuratore ha l'Onere di contestare le singole voci, precisando cio che egli ritiene non dovuto ovvero liquidato in misura eccessiva, si da consentire il controllo del giudice superiore. (Conf 708/78, mass n 390048).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)