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Sez. 1, Sentenza n. 4207 del 02/03/2004 (Rv. 570718 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Portata - Valutazione in concreto riferita al singolo processo - Necessità.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570718-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di diritto ad equa riparazione per violazione del ragionevole termine di durata di un processo (legge n.89 del 2001), il concetto di "termine ragionevole", oltre a risultare ontologicamente diverso da quello di "tempo strettamente necessario per la trattazione della causa", va altresì considerato in concreto, con riferimento, cioè, alla singola fattispecie procedimentale, in base ai criteri stabiliti dall'art.2 secondo comma della legge n.89 del 2001, avuto riferimento ai parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, le cui sentenze in tema di interpretazione dell'art.6, par.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata in Italia con legge 848 del 1955), pur non avendo efficacia immediatamente vincolante per il giudice italiano, costituiscono, nondimeno, per questi, la prima e più importante guida ermeneutica.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)