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Sez. 1, Sentenza n. 21020 del 27/09/2006 (Rv. 593123 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Durata ragionevole del processo - Predeterminazione - Possibilità - Esclusione - Riferimento alla singola vicenda processuale nelle sue specifiche caratteristiche - Necessità.
Stato
decisa il 2006-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593123-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La nozione di ragionevole durata del processo non ha carattere assoluto e non si presta a una predeterminazione certa, in quanto è condizionata da parametri fattuali, strettamente legati alla singola fattispecie, che non permettono di stabilirla facendo riferimento a cadenze temporali rigide e a schemi valutativi predefiniti. La ragionevolezza della durata di un processo va, quindi, misurata in concreto, con riferimento alla specificità del caso oggetto di valutazione, in applicazione dei criteri stabiliti a questo scopo dall'art. 2, comma 2, legge n. 89 del 2001 - che impongono al giudice di accertare l'esistenza della violazione in relazione alla complessità della fattispecie, al comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, sia pure avendo come parametro un modello (affermatosi anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) di durata media - e non si risolve nella semplice sintesi meccanicistica del cadenzamento dei termini processuali così come descritto in astratto dal codice di rito allorquando fissa la disciplina generale dei rinvii.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)