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Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 19/01/2005 (Rv. 581572 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Portata - Valutazione in concreto riferita ad un singolo processo - Necessità - Dovere generale della Corte territoriale di adottare criteri di interpretazione e applicazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea conformi a quelli adottati dalla Corte di Strasburgo - Fondamento - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581572-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di diritto ad equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, poiché il concetto di "termine ragionevole" non ha carattere assoluto, ma relativo, la ragionevolezza della durata di un processo va verificata in concreto, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001, avuto riferimento ai criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui sentenze in ordine alla interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, pur non avendo efficacia vincolante per il giudice italiano, costituiscono, nondimeno, per questi, la prima e più importante guida ermeneutica, consentendo la corretta applicazione di un criterio quale quello della ragionevolezza, che ha in sé insiti indubbi margini di elasticità. Il relativo accertamento costituisce quindi una tipica valutazione di merito e si risolve in un apprezzamento di fatto che, in quanto tale, è riservato alla Corte territoriale ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione. (Nella specie, il decreto impugnato, confermato sul punto dalla Corte Cass., perché congruamente, ancorché succintamente motivato, aveva ravvisato la violazione del termine ragionevole in una controversia di lavoro durata, in primo grado, tre anni e quattro mesi).

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)