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Sez. 1, Sentenza n. 21886 del 25/09/2013 (Rv. 627731 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Custode sequestratario nominato ex art. 1216 cod. civ. - Decreto di liquidazione del compenso - Reclamabilità ex art. 79, secondo comma, disp. att. cod. civ. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627731-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

È inammissibile il reclamo ex art. 79, secondo comma, disp. att. cod. civ., previsto per la sola nomina del custode sequestratario di cui all'art. 1216 cod. civ., avverso il provvedimento di liquidazione del compenso di quest'ultimo, la cui disciplina è, invece, sancita dagli artt. 168 e 170 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150) del d.P.R. 30 maggio 2002.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 79, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)