Sez. 1, Sentenza n. 8008 del 26/08/1997 (Rv. 507121 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Regolamento CEE n. 1153 del 1975 - Abrogazione - Sua sostituzione con il Regolamento CEE n. 986 del 1989 - Conseguenze con riferimento alla applicabilità della sanzione ex art.4, comma ottavo, del D.L. n. 370 del 1987 - Inapplicabilità - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, l'abrogazione del Regolamento CEE n. 1153 del 1975 e la sua sostituzione con il Regolamento CEE n. 986 del 1989 non comporta di per sè sola l'inapplicabilità della sanzione prevista, dall'art. 4, comma ottavo, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge 4 novembre 1987, n. 460, tra l'altro, per la violazione dell'obbligo di tenuta di alcuni registri secondo le prescrizioni dettate nel settore vitivinicolo dal Regolamento CEE 1153/75 della Commissione, dovendosi accertare caso per caso se la fattispecie contestata debba ritenersi sanzionata dal citato art. 4, comma ottavo, del D.L. n. 370 del 1987, in quanto era già prevista dal Regolamento CEE n. 1153 e continua ad essere prevista, immutata in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, dal Regolamento CEE n. 986 del 1989. Infatti detta normativa sanzionatoria deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa specificate, finché gli obblighi comunitari da esse determinati restino concretamente in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del Regolamento espressamente richiamato con altri posteriori, purché questi ultimi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto di detti obblighi, in guisa tale che venga a mancare la corrispondenza fra il precetto preso in esame dal legislatore del 1987 e la sanzione in relazione ad esso stabilita.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4, Legge 04/11/1987 num. 460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)