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Sez. 3, Sentenza n. 19066 del 05/09/2006 (Rv. 592044 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Categoria dei mediatori - Obbligo di abilitazione all'esercizio professionale con relativa iscrizione nell'albo di cui all'art. 2 della legge n. 39 del 1989 - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592044-01

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

In virtù della testuale previsione contenuta nell'art. 33, comma quinto, della Costituzione secondo la quale è prescritto un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, è legittima - costituendo diretta attuazione di tale regola - la disposizione contenuta nell'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, alla stregua della quale è prevista l'istituzione, presso ciascuna camera di commercio, del ruolo degli agenti in affari di mediazione, nel quale devono iscriversi - previo superamento di apposito esame o previo conseguimento del titolo abilitativo di cui alla lett. e) del comma terzo dello stesso art. 2 - anche coloro che svolgono l'attività di mediazione, pure se esercitata in modo discontinuo od occasionale, così come individuati nel comma quarto della medesima norma. Tale normativa - a prescindere dalla considerazione per cui rientra nella discrezionalità del legislatore introdurre nuove categorie di "professionisti" - obbedisce al soddisfacimento di un interesse pubblico affinché l'attività del mediatore sia svolta esclusivamente da persone in possesso di particolari cognizioni tecniche, anche alla luce della disciplina della responsabilità del mediatore quanto all'obbligo sullo stesso gravante - a norma dell'art. 1759 cod. civ. - di comunicare alle parti circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 33 com. 5, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1759

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)