Sez. 3, Sentenza n. 28283 del 22/12/2011 (Rv. 621064 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Regime transitorio di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e disciplina in regime ordinario, di cui all'art. 11 del d.m. 21 dicembre 1990, n. 452 - Iscrizione nell'albo dei mediatori - Condizioni - Persone fisiche e persone giuridiche - Principio dell'efficacia soggettiva dell'iscrizione - Validità anche per le fattispecie regolate dalla disciplina transitoria - Sussistenza - Dubbi di legittimità costituzionale di tale disciplina - Manifesta infondatezza.
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di mediazione, prevedendo il regime transitorio dettato dall'art. 9 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 l'automatica iscrizione nel nuovo ruolo di tutti gli agenti già iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge previgente e stabilendo, invece, in regime ordinario, l'art. 11 del d.m. 21 dicembre 1990, n. 452 che, in presenza dei previsti requisiti soggettivi in capo al legale rappresentante, anche la società può domandare l'iscrizione nel nuovo ruolo, ne consegue che il principio dell'efficacia soggettiva dell'iscrizione è valido pure per le fattispecie regolate dalla disciplina transitoria e, pertanto, anche in tal caso, l'automatica iscrizione nel nuovo ruolo di chi era già iscritto nel vecchio e, comunque, la possibilità, per il medesimo, di continuare l'attività mediatoria, non può giovare alla società di cui lo stesso iscritto sia legale rappresentante. Risultano, tuttavia, manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della ricordata normativa transitoria, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 25 e 41 Cost., essendo giustificata la diversità della disciplina dalla diversità dei soggetti e delle situazioni cui essa si applica (persone fisiche già iscritte nei precedenti albi dei mediatori, e, pertanto, già sottoposte ai controlli prescritti dalla legge, e persone giuridiche, per la prima volta iscritte in proprio, con la necessità del compimento dei prescritti controlli prima dell'iscrizione) e trattandosi di disciplina dettata a fini sociali e a tutela dell'interesse pubblico, affinché l'attività di mediatore sia svolta esclusivamente da persone in possesso di particolari cognizioni tecniche, anche alla luce della responsabilità del mediatore quanto all'obbligo sullo stesso gravante - a norma dell'art. 1759 cod. civ. - di comunicare alle parti circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1759, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 9, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 21/12/1990 num. 452 art. 11, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 25, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)