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Sez. 3, Sentenza n. 5953 del 18/03/2005 (Rv. 580842 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Legge n. 39 del 1989 - Iscrizione all'albo dei mediatori - Necessità - Prova - Onere del mediatore - Produzione documentale in sede di legittimità. Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580842-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

In tema di mediazione, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso in favore di chi assume di avere svolto attività di mediatore, la mancata prova dell'iscrizione all'albo di cui alla legge n. 39/89 da parte di quest'ultimo, sia che comporti la nullità del contratto di mediazione, sia che comporti solo la mancanza del diritto alla provvigione determina il rigetto della domanda, atteso che l'onere probatorio, trattandosi di elemento costitutivo della domanda, grava sul mediatore, il quale deve provvedervi innanzi al giudice di merito, restando preclusa la produzione in cassazione, ex art. 372 cod. proc. civ, di documenti comprovanti l'iscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)