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Sez. 3, Sentenza n. 10032 del 25/05/2004 (Rv. 573113 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Leasing finanziario - Rapporti tra concedente ed utilizzatore - Inadempimento del fornitore - Conseguenze - Inefficacia del contratto di leasing - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573113-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

L'operazione di "leasing" finanziario dà luogo ad una figura di collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di "leasing", senza che possa ravvisarsi un'operazione giuridica unitaria e un rapporto trilaterale. Ne consegue che l'inadempimento del venditore alla consegna dell'autovettura oggetto del contratto non cagiona l'inefficacia del contratto di leasing, atteso che le due fattispecie contrattuali (vendita e finanziamento) rimangono distinte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)