Sez. 3, Sentenza n. 19657 del 01/10/2004 (Rv. 577466 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Leasing finanziario - Collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di fornitura - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Nonostante il collegamento negoziale esistente tra il contratto di leasing finanziario tra concedente ed utilizzatore ed il contratto di fornitura tra il concedente ed il fornitore, con obbligo di consegna del bene all'utilizzatore, allorché vi sia stata la consegna ogni eventuale vizio del bene potrà esser fatto valere direttamente dall'utilizzatore nei confronti del fornitore; ne consegue che l'utilizzatore non può opporre al concedente l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell'art. 1460 cod. civ., per rifiutare di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti del concedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)