Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 08/02/1996 (Rv. 495776 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Criteri fissati dal codice di procedura civile - Applicabilità - Cause relative a beni immobili - Criteri fissati dall'art. 15 di detto codice - Applicabilità .
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
Ai fini della liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ai sensi degli artt. 5 e 6 della tariffa professionale forense di cui al D.M. 24 novembre 1990, il valore della causa deve essere determinato a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che nelle cause relative a beni immobili la determinazione del valore deve essere eseguita in base al criterio previsto dall'art. 15, ultima parte, cod. proc. civ., secondo quanto risulta dagli atti e se questi non offrono elementi per la stima la causa va ritenuta di valore indeterminabile. (Nella specie, non era stata prodotta la documentazione relativa al reddito dominicale o alla rendita catastale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 5, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)