Sez. 2, Sentenza n. 6414 del 19/03/2007 (Rv. 596823 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Indeterminabilità del valore della causa - Momento di riferimento - Proposizione della domanda - Risultanze istruttorie anche derivanti dalla consulenza - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)