diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5901 del 24/03/2004 (Rv. 571497 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Causa di valore indeterminabile - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571497-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Deve ritenersi causa di valore indeterminabile, ai fini dell'applicazione delle relative tariffe per la liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, quella nella quale gli elementi di valutazione del danno, del quale si chiede il risarcimento, costituiscano l'oggetto, od uno degli oggetti, dell'accertamento e della quantificazione rimessi al giudice con la domanda, in mancanza di concreti ed attendibili elementi per la stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, in una fattispecie nella quale la parte attrice non aveva quantificato specificamente la pretesa risarcitoria azionata con la domanda introduttiva, limitandosi a chiederne la determinazione in corso di causa, la S.C. ha altresì escluso che sia idonea ad attribuire alla causa un valore determinato l'allegazione nell'atto introduttivo, suffragata dalla relazione del consulente di parte, di un certo grado di invalidità cui rapportare l'entità del risarcimento in base alle tabelle all'uopo predisposte, trattandosi di elemento esclusivamente suscettibile di far ricomprendere la controversia nell'ambito di una tra più classi di valore (modesto, medio, elevato).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)