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Sez. 5, Sentenza n. 7153 del 25/05/2001 (Rv. 547011 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita - Compravendita - Dichiarazione dei contraenti di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione - Moltiplicatori - Modifica dopo la formazione dell'atto, ma prima dell'attribuzione della rendita catastale - Moltiplicatori applicabili.
Stato
decisa il 2001-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547011-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, nella ipotesi in cui le parti contraenti abbiano chiesto, nell'atto di trasferimento di un immobile non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, di avvalersi del sistema automatico di valutazione, il moltiplicatore da utilizzarsi per la determinazione del valore automatico è quello vigente al momento della formazione dell'atto, anche se l'atto di classamento dell'immobile con attribuzione della relativa rendita catastale sia intervenuto dopo che il moltiplicatore da applicarsi è stato modificato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DM Finanze 14/12/1991, DM Finanze 27/09/1991 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)