Sez. 5, Sentenza n. 15091 del 22/11/2000 (Rv. 542033 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Acquisto di immobile non censito in catasto - Acquirente - Dichiarazione di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione - Dichiarazione nell'atto di un valore inferiore a quello risultante a seguito di valutazione automatica operata dopo l'attribuzione della rendita catastale - Elevazione del valore dichiarato mediante avviso di liquidazione - Legittimità .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, qualora l'acquirente di un immobile, non ancora iscritto in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, abbia dichiarato nell'atto di acquisto di volersi avvalere della valutazione automatica, avanzando contestuale richiesta per l'attribuzione della rendita catastale, ed il valore dichiarato risulti, dopo l'attribuzione di questa, inferiore a quello determinabile in base alla nuova rendita secondo il criterio automatico, l'Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta dovuta con avviso di liquidazione, senza essere tenuto ad emettere avviso di accertamento, atteso che la liquidazione avviene in tal caso sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell'immobile e l'Ufficio non deve fare altro che calcolare la maggiore imposta dovuta dal contribuente sulla base di detto criterio.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)