Sez. 5, Sentenza n. 17930 del 06/09/2004 (Rv. 576792 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita - Compravendita - Dichiarazione dei contraenti di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione - Moltiplicatori - Modifica dopo la formazione dell'atto, ma prima della liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio - Moltiplicatori applicabili.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, nella ipotesi in cui le parti contraenti abbiano chiesto, nell'atto di trasferimento di un immobile non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, di avvalersi del sistema automatico di valutazione, il moltiplicatore da applicare all'ammontare delle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni determinate sulla base delle nuove tariffe d'estimo recate dal decreto ministeriale 27 settembre 1991 per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro è quello vigente al momento della formazione dell'atto, anche se l'avviso di liquidazione dell'imposta sia intervenuto dopo la modifica del moltiplicatore da utilizzarsi per la determinazione del valore automatico (Nell'affermare il principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto erronea l'applicazione ad una compravendita stipulata nel 1991 del moltiplicatore indicato nel decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, che ne fissava l'operatività a decorrere solo dal primo gennaio 1992, e motivata dal giudice di merito nel senso che, ai fini della determinazione del valore del bene oggetto dell'atto traslativo, dovesse farsi riferimento al momento della emanazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta).
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DM Finanze 14/12/1991, DM Finanze 27/09/1991 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)