Sez. 3, Sentenza n. 2604 del 22/04/1980 (Rv. 406352 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITA - OSPITALITA PRESSO CONGIUNTI DEL LOCATORE RIMASTO PRIVO DELL'IMMOBILE PRIMA ABITATO E POI VENDUTO PER RAGIONI GIUSTIFICABILI - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE - DEDUZIONE DEL CARATTERE MALIZIOSO DELLA VENDITA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA AL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITA - OSPITALITA PRESSO CONGIUNTI DEL LOCATORE RIMASTO PRIVO DELL'IMMOBILE PRIMA ABITATO E POI VENDUTO PER RAGIONI GIUSTIFICABILI - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE - DEDUZIONE DEL CARATTERE MALIZIOSO DELLA VENDITA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA AL CONDUTTORE.*
Spetta al locatore dimostrare che la propria situazione personale e familiare e tale da giustificare l'opposizione alla proroga legale per urgente ed improrogabile necessita, mentre grava sul conduttore l'Onere di provare le circostanze di fatto idonee a contrastare tale dedotta necessita. In particolare, qualora il locatore abbia dedotto e provato di essere privo di alloggio ed ospite di congiunti per aver venduto l'immobile nel quale precedentemente abitava, incombe al conduttore l'Onere di provare che tale vendita - di per se giustificabile alla stregua delle piu varie esigenze, tutte meritevoli di considerazione secondo la comune coscienza, in conseguenza della tutela che l'ordinamento giuridico accorda alla proprieta privata - e stata invece maliziosamente preordinata alla creazione dello allegato stato di necessita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)