Sez. 3, Sentenza n. 3096 del 09/05/1986 (Rv. 446107 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A PROVA FONDATA DAL LOCATORE SU CERTIFICAZIONE CATASTALE NON CONTESTATA DAL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A PROVA FONDATA DAL LOCATORE SU CERTIFICAZIONE CATASTALE NON CONTESTATA DAL CONDUTTORE.*
In tema di recesso del locatore dal contratto, mentre spetta allo stesso dimostrare la propria situazione personale e familiare che dà luogo alla necessità di disporre dell'immobile locato, grava invece sul conduttore l'Onere di provare le circostanze di fatto idonee a contrastare tale dedotta necessità, come la disponibilità, da parte del locatore, di altro alloggio idoneo. (nella specie, la S.C. ha reputato esatta la statuizione del giudice del merito che aveva ritenuto la necessità sulla base di una situazione di fatto documentata da certificazione catastale, a contrastare la quale non era stata formulata alcuna prova da parte del convenuto). (V 2805/81, mass n 413488, sulla seconda parte; (Conf 472/83, mass n 425270, sulla prima parte; (Conf 2604/80, mass n 406352).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)