Sez. 4, Sentenza n. 1448 del 22/07/1985 Cc. (dep. 03/08/1985) Rv. 170218 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - NUOVO MANDATO DI CATTURA - CONTESTAZIONE ESPLICITA DELL'AGGRAVANTE EX ART. 74, PRIMO COMMA, N. 2 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685, GIÀ PRESENTE NELL'IMPUTAZIONE ORIGINARIA CON LA ENUNCIAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL FATTO - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - NUOVO MANDATO DI CATTURA - CONTESTAZIONE ESPLICITA DELL'AGGRAVANTE EX ART. 74, PRIMO COMMA, N. 2 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685, GIÀ PRESENTE NELL'IMPUTAZIONE ORIGINARIA CON LA ENUNCIAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL FATTO - LEGITTIMITÀ.*
Non sussiste violazione del principio che vieta la distribuzione delle contestazioni nel tempo al fine di prolungare artificiosamente la durata della custodia cautelare, allorquando, con un nuovo mandato di cattura, venga contestata esplicitamente, con il richiamo all'art. 74, primo comma, n. 2 legge 22 dicembre 1975 n. 685, l'aggravante del numero dei concorrenti non inferiore a tre già contestata, mediante l'enunciazione degli elementi del fatto, fin dalla imputazione originaria. (V mass n 162776).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)