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Sez. 1, Ordinanza n. 23323 del 08/11/2007 (Rv. 600098 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n.89 del 2001 - Equa riparazione - Durata ragionevole del processo civile introdotto con atto di citazione - Udienza di prima comparizione - Termine minimo di sessanta giorni per la costituzione del convenuto - Tempo ulteriore - Detrazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600098-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo civile, nel caso di giudizio introdotto con atto di citazione, il "dies a quo" in relazione al quale valutare la durata del processo è costituito dal momento in cui si notifica l'atto di citazione ed, ai fini del calcolo vanno sottratti dalla durata complessiva, i tempi addebitabili al comportamento delle parti; ne consegue che deve essere espunto, dal calcolo complessivo, il tempo "ulteriore" tra la scadenza dei sessanta giorni necessari per la costituzione del convenuto e l'udienza di prima comparizione, rietrando nella disponibilità dell'attore fissare la data di detta udienza.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)