Sez. 3, Sentenza n. 6378 del 04/12/2013 Ud. (dep. 11/02/2014) Rv. 258077 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Notifica dell'avvenuto accertamento della violazione presso la sede sociale - Amministratore cessato dalla carica - Conseguenza.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali, ai fini della decorrenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente non può ritenersi validamente effettuata presso la sede della società qualora la persona fisica penalmente responsabile sia cessata dalla carica di amministratore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata per consentire all'imputato, cui era stato notificato l'avviso presso la sede della società quando non rivestiva più la carica di amministratore, di fruire della possibilità di provvedere al pagamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211 art. 1, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)