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Sez. 3, Sentenza n. 9518 del 22/02/2005 Ud. (dep. 10/03/2005) Rv. 230985 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento - Termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione - Dall'accertamento della violazione - Effettiva conoscenza da parte del contravventore - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230985-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo del termine di mesi tre dall'accertamento per il pagamento del debito contributivo, integrante la causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, legge 11 novembre 1983 n. 683, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 1994 n. 211, è sufficiente l'effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)