diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3326 del 13/06/1979 (Rv. 399724 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL DIPENDENTE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO CONTRO L'INPS PER IL CONSEGUIMENTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DOMANDA DELL'INPS DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO, CHIAMATO IN CAUSA, AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI NELL'IPOTESI DI SOCCOMBENZA DI ESSO ISTITUTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399724-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL DIPENDENTE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO CONTRO L'INPS PER IL CONSEGUIMENTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DOMANDA DELL'INPS DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO, CHIAMATO IN CAUSA, AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI NELL'IPOTESI DI SOCCOMBENZA DI ESSO ISTITUTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*

Qualora l'INPS, nella causa promossa da un dipendente di un ente pubblico non economico, quale un istituto di patronato (nella specie, enas), per il conseguimento di prestazioni previdenziali, chieda, in ipotesi di soccombenza, la condanna di detto datore di lavoro, chiamato in causa, al pagamento dei contributi assicurativi, la giurisdizione del giudice ordinario non trova deroga, in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, se l'intera controversia non ponga in discussione il rapporto di pubblico impiego con detto dipendente, ma investa soltanto i rapporti assicurativi con l'istituto di previdenza, i quali sono autonomi e distinti rispetto a quello di lavoro, che ne costituisce mero presupposto. (V 2565/77, mass n 386277; (V 3595/76, mass n 382344).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)