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Sez. U, Sentenza n. 2565 del 20/06/1977 (Rv. 386277 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (ENPAS) - IN GENERE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - ESTENSIONE AL RAPPORTO ASSICURATIVO PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386277-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (ENPAS) - IN GENERE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - ESTENSIONE AL RAPPORTO ASSICURATIVO PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego non comprende il rapporto assicurativo previdenziale, che e autonomo e non inscindibilmente legato a quello di impiego al quale accede, che ne costituisce solo l'antecedente, salvo che l'oggetto del giudizio coinvolga valutazioni del comportamento della pubblica amministrazione - com'e per l'Azione di danno da omessa contribuzione, che non introduce, pero, una controversia propriamente previdenziale - o ne intacchi l'integrita dei provvedimenti: cio vale soprattutto quando la domanda non sia rivolta all'amministrazione alla quale e appartenuto l'attore e non faccia emergere alcuna necessita di integrazione del giudizio nei confronti di quest'ultima. (Conf 3595/76, mass n 382344; (V 2002/75, mass n 375712).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)