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Sez. U, Sentenza n. 3595 del 19/10/1976 (Rv. 382344 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - NATURA - PRESUPPOSTO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - DOMANDA DI PAGAMENTO - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382344-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - NATURA - PRESUPPOSTO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - DOMANDA DI PAGAMENTO - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA.*

La domanda giudiziale proposta dal dipendente statale contro l'ENPAS al fine di ottenere il pagamento dell'indennita di buonuscita, di cui al DPR n 1032 del 1973, rientra nella giurisdizione ordinaria, poiche il rapporto fatto valere non S'identifica col rapporto di pubblico impiego, gia intercorso tra l'attore e l'amministrazione statale, ne e strettamente collegato con esso di guisa che la detta amministrazione debba necessariamente essere chiamata in causa: infatti l'indennita di buonuscita ha natura previdenziale, e non gia retributiva, e trova nel rapporto di pubblico impiego solo un presupposto estrinseco. (V 2328/75, mass n 376175).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)