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Sez. 5, Sentenza n. 2066 del 15/10/2025 Ud. (dep. 19/01/2026) Rv. 289314-02

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | “Altri elementi di prova” - Idoneità a provare il reato - Necessità - Esclusione - Funzione - Indicazione.
Stato
decisa il 2025-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289314-02

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica; la loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità. (La Corte ha anche precisato che, ove gli "altri elementi di prova" avessero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell'indagato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)