Sez. 6, Sentenza n. 45733 del 11/07/2018 Ud. (dep. 10/10/2018) Rv. 274151 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | - Riscontro individualizzante - Nozione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
Ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)