Sez. 6, Ordinanza n. 37796 del 08/04/2020 Cc. (dep. 30/12/2020) Rv. 280961 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Proposizione di questione di costituzionalità della disposizione applicata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317-bis cod. pen., nella versione precedente alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 317 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)