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Sez. 1, Sentenza n. 1898 del 19/06/1971 (Rv. 352460 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LIMITI DI APPLICABILITA - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FERIALE FISSATO.*
Stato
decisa il 1971-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352460-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LIMITI DI APPLICABILITA - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FERIALE FISSATO.*

La sospensione dei termini processuali di cui al primo comma dello art 1 della l 14 luglio 1965 n 818 riguarda esclusivamente i termini che scadono entro il periodo primo agosto- quindici settembre di ogni anno e non anche quelli che scadono immediatamente prima o immediatamente dopo, intendendosi, cioe, per scadenza quella riferita al momento finale del termine. (Conf 4028'69, mass n 344522' V 1884'71).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)