Sez. 3, Sentenza n. 910 del 24/03/1972 (Rv. 357169 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 818 DEL 1965 - LIMITI DI APPLICABILITA - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FERIALE FISSATO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 818 DEL 1965 - LIMITI DI APPLICABILITA - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FERIALE FISSATO.*
La sospensione della prescrizione e, a piu ragione, della decadenza, costituiscono un fenomeno di carattere eccezionale, il quale deve essere espressamente previsto con norma di stretta interpretazione, non suscettibile di essere applicata oltre i casi ed i tempi in essa tassativamente considerati, e pertanto la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dalla legge 14 luglio 1965 n 818, la quale ha previsto come condizione essenziale ed indispensabile perche la sospensione operi, che il termine venga a scadere in una data intermedia tra il primo agosto e il quindici settembre, non e applicabile quando il termine inizi o si esaurisca in un momento immediatamente precedente o successivo al periodo considerato. (Conf 1898'71, mass n 352460).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)