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Sez. 1, Sentenza n. 4028 del 22/12/1969 (Rv. 344522 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA - LIMITI - TERMINI SCADENTI ENTRO IL PERIODO FISSATO DALLA LEGGE.*
Stato
decisa il 1969-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344522-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA - LIMITI - TERMINI SCADENTI ENTRO IL PERIODO FISSATO DALLA LEGGE.*

La legge 14 luglio 1965, n 818 ha previsto la sospensione dei termini processuali, compresi quelli stabiliti per le impugnazioni, soltanto quando scadano durante il periodo di tempo tassativamente fissato dalla norma (1 agosto - 15 settembre) e non gia in un momento sia pure immediatamente precedente o successivo al periodo considerato. (V 3380-69, massima n 343454 3332-69, massima n 343388 4062-68, massima n 337697).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)