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Sez. T, Ordinanza n. 1321 del 21/01/2026 (Rv. 677721-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO | Registrazione a debito delle sentenze ex art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, vigente ratione temporis - Norma eccezionale - Atti esecutivi delle stesse sentenze - Ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 533 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677721-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO

In tema di imposta di registro, la disposizione contenuta nell'art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non si applica anche agli atti esecutivi delle medesime sentenze, nella specie l'ordinanza di assegnazione di crediti del debitore esecutato nei confronti dei terzi, ex art. 553 c.p.c., trattandosi di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c., che non trova applicazione con riguardo a provvedimenti aventi forma diversa dalle sentenze.

Preleggi art. 14, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59 com. 1 lett. D, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)