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Sez. 5, Sentenza n. 21311 del 18/09/2013 (Rv. 628313 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO | Art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986 - Norma eccezionale - Configurabilità - Applicabilità a provvedimenti diversi dalle sentenze - Esclusione - Fattispecie relativa ad assegnazione di somma pignorata.
Stato
decisa il 2013-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628313-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO

In tema di imposta di registro, la disposizione contenuta nell'art. 59, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riguardante la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non si applica anche agli atti esecutivi delle medesime sentenze, nella specie l'ordinanza di assegnazione di crediti del debitore esecutato nei confronti dei terzi ex art. 553 cod. proc. civ.; trattasi, infatti, di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 prel., che non trova applicazione con riguardo a provvedimenti aventi forma diversa dalle sentenze.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59 lett. D, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)