Sez. 5 - , Ordinanza n. 9796 del 25/03/2022 (Rv. 664272 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO | Registrazione a debito - Lodo arbitrale - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO
In tema di imposta di registro, deve escludersi la possibilità di registrazione a debito del lodo arbitrale, atteso che l'art. 59 del d.P.R. n. 131 del 1986, norma a carattere eccezionale che enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione degli atti giudiziari senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute, non contempla i procedimenti di giurisdizione volontaria, nel novero dei quali rientra la procedura di deposito e di dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale, prevista dall'art. 825 c.p.c..
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)