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Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 11/11/1986 (Rv. 448750 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DA QUELLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - RISOLUZIONE - ACCETTAZIONE DELLA MERCE DA PARTE DEL COMPRATORE - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448750-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DA QUELLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - RISOLUZIONE - ACCETTAZIONE DELLA MERCE DA PARTE DEL COMPRATORE - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*

L'accettazione della merce da parte del compratore non impedisce di eccepire in seguito che le cose consegnate dal venditore sono diverse da quelle oggetto del contratto, se di tale diversità l'acquirente si sia reso conto successivamente alla consegna. Pertanto, non vi è alcuna incompatibilità tra l'Azione di risoluzione per consegna di aliud pro alio e l'avvenuta accettazione delle cose comprate. (V 1712/78, mass n 391124; (V 2099/74, mass n 370404).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)