Sez. 3, Sentenza n. 1712 del 11/04/1978 (Rv. 391124 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - UTILIZZAZIONE, TRASFORMAZIONE O ALIENAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - UTILIZZAZIONE, TRASFORMAZIONE O ALIENAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
L'utilizzazione e la trasformazione, da parte del compratore, della cosa ricevuta nella compravendita, preclude l'Azione di risoluzione in quanto costituisca una non equivoca dimostrazione di un comportamento incompatibile con la volonta e con la finalita di provocare lo scioglimento del vincolo, e cioe una dimostrazione del fatto che l'acquirente abbia inteso accettare la res compravenduta nonostante la presenza dei vizi e dei difetti, disponendone per i suoi bisogni. Pertanto, la preclusione di detta Azione, ai fini dell'art 1492 cod civ, non puo farsi discendere dall'utilizzazione, trasformazione o alienazione della cosa, se non quando se ne possa trarre l'univoca dimostrazione di una rinuncia del compratore a tale rimedio, dovendo in caso contrario ritenersi che l'utilizzazione, trasformazione o alienazione sia stata compiuta al fine di evitare il danno o di accertare i difetti della cosa o di tentare l'eliminazione dei vizi. (Conf 2007/77, mass n 385731; (Conf 2099/74, mass n 370404; (Conf 1034/73, mass n 363472).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)