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Sez. 2, Sentenza n. 2099 del 12/07/1974 (Rv. 370404 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE - UTILIZZAZIONE DELLA COSA - RINUNCIA ALLA RISOLUZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - USO PER EVITARE O LIMITARE IL DANNO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1974-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370404-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE - UTILIZZAZIONE DELLA COSA - RINUNCIA ALLA RISOLUZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - USO PER EVITARE O LIMITARE IL DANNO - INSUFFICIENZA.*

L'utilizzazione della cosa venduta affetta da vizi in tanto comporta la semplice riduzione del prezzo e non la risoluzione del contratto in quanto costituisca univoca dimostrazione che l'acquirente con l'uso abbia inteso accettare la cosa nelle condizioni risultanti all'atto della consegna e rinunciare alla risoluzione del contratto: tale effetto non deriva dal semplice uso riconducibile al fine di evitare o limitare il danno, anche se protratto per lungo tempo (in dipendenza del protrarsi della lite tra le parti), con conseguente deterioramento della cosa per l'usura e per il suo invecchiamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)