Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27803 del 12/12/2013 (Rv. 629178 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Crediti degli enti previdenziali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione di merito - Termine ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 - Perentorietà - Decorrenza - Notifica dell'atto - Proposizione di querela di falso avverso le annotazioni sulla relazione di notificazione - Conseguenze - Sospensione del giudizio di opposizione - Legittimità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai fini della decorrenza del termine di quaranta giorni prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, per il ricorso in opposizione, assume rilievo solo la prova dell'avvenuta rituale notifica della cartella di pagamento opposta, sicché la proposizione, nel corso del giudizio di opposizione in primo grado, di querela di falso in relazione alle annotazioni apposte dal messo notificatore sulla relazione di notificazione dell'atto, giustifica la sospensione del giudizio di opposizione ex art. 295 cod. proc. civ., configurandosi la decisione sulla querela come un imprescindibile antecedente logico-giuridico, senza che rilevi l'eventuale conoscenza del contenuto dell'atto che il destinatario possa avere "aliunde" acquisito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)