Sez. 1, Sentenza n. 11099 del 29/09/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161866 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - DI UN MOTIVO DI APPELLO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - DI UN MOTIVO DI APPELLO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Per adempiere compiutamente l'Obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame, espressamente ed analiticamente tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato e dal suo difensore, essendo, invece, sufficiente - e necessario - che il giudice medesimo enunci con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata, la quale non deve lasciar spazio per una valida alternativa a quelle deduzioni difensive, che pur non essendo state espressamente valutate, siano con essa incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese. (Conf mass n 158424; (Conf mass n 156477; (Conf mass n 154799; (Conf mass n 152328; (Conf mass n 145458; (Conf mass n 143532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)