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Sez. L, Sentenza n. 519 del 29/01/1985 (Rv. 438722 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE SCRITTA - NECESSITÀ - CONOSCENZA ALTRIMENTI AVUTA DAL LAVORATORE - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438722-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE SCRITTA - NECESSITÀ - CONOSCENZA ALTRIMENTI AVUTA DAL LAVORATORE - INIDONEITÀ.*

L'art. 2 della legge n. 604 del 1966 - secondo cui l'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, esige che lo scritto, da utilizzare come strumento di comunicazione, non solo sia espressamente diretto all'interessato, ma sia anche a lui consegnato. Conseguentemente è inidonea a realizzare la comunicazione scritta voluta dalla legge la conoscenza che il lavoratore abbia avuto altrimenti del licenziamento, come nel caso della lettura da parte dello stesso della missiva affidatagli contenente la manifestazione di volontà del datore di lavoro di intimare il licenziamento, da recapitare all'ufficio del lavoro. (V 2319/80, mass n 406002; (V 3440/79, mass n 399854).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)