Sez. L, Sentenza n. 3440 del 20/06/1979 (Rv. 399854 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE SCRITTA DIRETTA ESPRESSAMENTE AL LAVORATORE ED A QUESTI CONSEGNATA PER RIMANERE IN SUO POSSESSO - NECESSITA - COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO LETTA DAL LAVORATORE MA A LUI CONSEGNATA PER IL SUCCESSIVO RECAPITO ALL'UFFICIO DEL LAVORO - INEFFICACIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE SCRITTA DIRETTA ESPRESSAMENTE AL LAVORATORE ED A QUESTI CONSEGNATA PER RIMANERE IN SUO POSSESSO - NECESSITA - COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO LETTA DAL LAVORATORE MA A LUI CONSEGNATA PER IL SUCCESSIVO RECAPITO ALL'UFFICIO DEL LAVORO - INEFFICACIA.*
L'art 2 della legge 15 luglio 1966 n 604, secondo cui l'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, esige che lo scritto, da utilizzarsi come strumento di comunicazione, non solo sia espressamente diretto all'interessato, ma sia anche a lui consegnato, per rimanere in suo possesso come documentazione precisa dell'atto di volonta che lo concerne e che, in relazione al principale effetto risolutivo cui e ordinato ed ai termini in cui e manifestato, gli attribuisce diritti e facolta che possono, a seconda dei casi, essere variamente esercitati. E pertanto, inidonea a realizzare la comunicazione scritta voluta dalla legge, la mera lettura da parte del lavoratore interessato della missiva, contenente la manifestazione di volonta del datore di lavoro di intimare il licenziamento, a lui affidata per il successivo recapito all'ufficio del lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)