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Sez. L, Sentenza n. 2319 del 11/04/1980 (Rv. 406002 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE AL LAVORATORE - REQUISITI - TELEX - ATTO SCRITTO IDONEO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406002-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE AL LAVORATORE - REQUISITI - TELEX - ATTO SCRITTO IDONEO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

L'art 2 della legge 15 luglio 1966 n 604 esige soltanto che lo scritto da utilizzare come strumento di comunicazione del licenziamento sia espressamente diretto all'interessato. Pertanto anche un telex puo essere considerato atto scritto ai fini predetti ove risulti che il contenuto di esso (licenziamento e motivi addotti a sua giustificazione) provenga dal datore di lavoro e che lo stesso sia pervenuto a conoscenza dell'interessato.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)