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Sez. 5 - , Sentenza n. 26414 del 19/10/2018 (Rv. 651214 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento imposte sui redditi - Art. 37, commi 3 e 4, d.P.R. n. 600 del 1973 - Responsabilità dell'interposto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651214-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione di cui all'art. 37, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 non prevede una responsabilità aggiuntiva dell'interposto oltre a quella dell'interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle imposte a carico dell'effettivo titolare dei redditi, mentre l'interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)